Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/05/2018 Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego
29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
22/05/2018 La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018 S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
22/05/2018 Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito   Data : 15/03/2016
Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito
Con la circ. n. 48 del 14.3.2016 l’INPS ha comunicato gli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2016, relativi ai trattamenti di integrazione salariale, all’assegno ordinario e all’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, all’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, alla mobilità, ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché alla misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Fonte: Circolare INPS 14.3.2016 n. 48 – Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2016 - "Definiti gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito" – Costa
Sezione:   Autore : S.M.Perego