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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito   Data : 15/03/2016
Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito
Con la circ. n. 48 del 14.3.2016 l’INPS ha comunicato gli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2016, relativi ai trattamenti di integrazione salariale, all’assegno ordinario e all’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, all’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, alla mobilità, ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché alla misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Fonte: Circolare INPS 14.3.2016 n. 48 – Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2016 - "Definiti gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito" – Costa
Sezione:   Autore : S.M.Perego