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Data Titolo Sezione Autore
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

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Titolo: L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata   Data : 15/03/2016
L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata
L'agevolazione introdotta dal co. 56 dell'art. 1 della legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015) è stata oggetto di approfondimento da parte del Consiglio nazionale del notariato con lo Studio n. 7-2016/T. L'agevolazione in commento spetta:
- per l'acquisto effettuato entro il 31.12.2016,
- di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
- cedute dalle imprese costruttrici.
Il documento in oggetto ha osservato principalmente che:
- la detrazione IRPEF si applica agli acquisti che possono anche consistere nella seconda, terza, ecc. casa del contribuente;
- gli immobili acquistati possono avere le "caratteristiche di lusso";
- è possibile beneficiare della detrazione anche per le eventuali pertinenze dell'unità immobiliare residenziale a condizione che sussista il c.d. "vincolo pertinenziale";
- possono beneficiare dell'agevolazione anche i soci (persone fisiche) di società di persone nel caso in cui l'acquisto agevolato venga effettuato nel 2016 da parte della società;
- il soggetto cedente l'immobile, contrariamente da quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, dovrebbe poter essere anche una impresa che ha soltanto eseguito interventi di recupero edilizio (impresa di ristrutturazione);
- la nuova agevolazione fiscale dovrebbe essere cumulabile con la detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR.
Fonte: Studio Consiglio Nazionale del Notariato 12.2.2016 n. 7-2016/T - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 28.1.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2016 - "Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA anche per gli immobili ristrutturati" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego