Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/08/2016 Abuso del diritto – Da Assonime nuova analisi sulle scissioni S.M.Perego
05/08/2016 Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list” S.M.Perego
05/08/2016 Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica S.M.Perego
05/08/2016 Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta S.M.Perego
05/09/2016 Prosegue la campagna di esenzione da IRAP S.M.Perego
05/09/2016 Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso S.M.Perego
05/09/2016 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aumenta i propri poteri S.M.Perego
05/09/2016 La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre S.M.Perego
05/09/2016 Allo studio le modifiche di riduzione dell'IRES e introduzione dell'IRI S.M.Perego
05/09/2016 Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata   Data : 15/03/2016
L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata
L'agevolazione introdotta dal co. 56 dell'art. 1 della legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015) è stata oggetto di approfondimento da parte del Consiglio nazionale del notariato con lo Studio n. 7-2016/T. L'agevolazione in commento spetta:
- per l'acquisto effettuato entro il 31.12.2016,
- di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
- cedute dalle imprese costruttrici.
Il documento in oggetto ha osservato principalmente che:
- la detrazione IRPEF si applica agli acquisti che possono anche consistere nella seconda, terza, ecc. casa del contribuente;
- gli immobili acquistati possono avere le "caratteristiche di lusso";
- è possibile beneficiare della detrazione anche per le eventuali pertinenze dell'unità immobiliare residenziale a condizione che sussista il c.d. "vincolo pertinenziale";
- possono beneficiare dell'agevolazione anche i soci (persone fisiche) di società di persone nel caso in cui l'acquisto agevolato venga effettuato nel 2016 da parte della società;
- il soggetto cedente l'immobile, contrariamente da quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, dovrebbe poter essere anche una impresa che ha soltanto eseguito interventi di recupero edilizio (impresa di ristrutturazione);
- la nuova agevolazione fiscale dovrebbe essere cumulabile con la detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR.
Fonte: Studio Consiglio Nazionale del Notariato 12.2.2016 n. 7-2016/T - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 28.1.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2016 - "Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA anche per gli immobili ristrutturati" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego