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24/11/2015 Quanto l’intervento di manutenzione straordinaria si configura risanamento conservativo S.M.Perego
24/11/2015 Acconti previsionali al 30.11 soggetti a calcolo S.M.Perego
24/11/2015 I revisori legali al versamento, entro il 31.1.2016, di euro 26,00. S.M.Perego
24/11/2015 Se iscritti all’AIRE il saldo IMU per il 2015 con regole diverse S.M.Perego
20/11/2015 La Cadiprof e la Ebibro si estende ai professionisti S.M.Perego
17/11/2015 Depenalizzati, in parte, gli obblighi di antiriciclaggio S.M.Perego
25/11/2015 Il super ammortamento non rileva per gli Studi di settore S.M.Perego
12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
09/11/2015 Nessuna comunicazione alla P.S. se si affitta l’azienda S.M.Perego
09/11/2015 Le istanze sulla Voluntary Disclosure al Centro Operativo di Pescara S.M.Perego

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Titolo: L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata   Data : 15/03/2016
L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata
L'agevolazione introdotta dal co. 56 dell'art. 1 della legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015) è stata oggetto di approfondimento da parte del Consiglio nazionale del notariato con lo Studio n. 7-2016/T. L'agevolazione in commento spetta:
- per l'acquisto effettuato entro il 31.12.2016,
- di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
- cedute dalle imprese costruttrici.
Il documento in oggetto ha osservato principalmente che:
- la detrazione IRPEF si applica agli acquisti che possono anche consistere nella seconda, terza, ecc. casa del contribuente;
- gli immobili acquistati possono avere le "caratteristiche di lusso";
- è possibile beneficiare della detrazione anche per le eventuali pertinenze dell'unità immobiliare residenziale a condizione che sussista il c.d. "vincolo pertinenziale";
- possono beneficiare dell'agevolazione anche i soci (persone fisiche) di società di persone nel caso in cui l'acquisto agevolato venga effettuato nel 2016 da parte della società;
- il soggetto cedente l'immobile, contrariamente da quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, dovrebbe poter essere anche una impresa che ha soltanto eseguito interventi di recupero edilizio (impresa di ristrutturazione);
- la nuova agevolazione fiscale dovrebbe essere cumulabile con la detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR.
Fonte: Studio Consiglio Nazionale del Notariato 12.2.2016 n. 7-2016/T - Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 28.1.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2016 - "Detrazione IRPEF del 50% dell’IVA anche per gli immobili ristrutturati" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego