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Data Titolo Sezione Autore
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego
27/09/2016 La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015 S.M.Perego
22/05/2018 La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018 S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
10/04/2017 La confisca per equivalente può avere applicazione retroattiva S.M.Perego
28/03/2019 La consultazione della fattura elettronica estesa a enti non commerciali e condomini S.M.Perego
31/08/2015 La correzione del codice attività per gli Studi di settore non è sanzionabile S.M.Perego
27/10/2015 La correzione del modello F24 passa tramite CIVIS S.M.Perego

Records 1301 to 1310 of 2397
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Titolo: L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione   Data : 17/03/2016
L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione
Con sentenza n. 5156 del 16.3.2016, la Cassazione ha affermato che se, in esecuzione di un accordo di separazione coniugale, un coniuge trasferisce all'altro coniuge la proprietà di un'abitazione, comprata da meno di cinque anni con l'agevolazione prima casa, questa alienazione non provoca la decadenza dall'agevolazione di cui il coniuge alienante abbia beneficiato in sede di acquisto, anche se questi poi non compri, entro un anno dalla cessione, una nuova prima casa.
Secondo i giudici, dato che il trasferimento dell'immobile in attuazione dei patti di separazione è svincolato da un corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione, sarebbe irragionevole la comminatoria della decadenza dall'agevolazione goduta in sede di acquisto dell'immobile in questione. In particolare, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita del beneficio fiscale di cui si è avvalso in sede di acquisto, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo, il coniuge cedente, conseguito alcuna somma da reimpiegare per l'acquisto di una nuova casa.
In senso opposto, si era, tuttavia, pronunciata l'Agenzia delle Entrate nella circ. 21.6.2012 n. 27 (§ 2.2.), nell'esaminare l'operatività della norma esentativa di cui all'art. 19 della L. 74/87.
Fonte_ Notiziario Eutekne - Cass. 16.3.2016 n. 5156 - Il Sole - 24 Ore del 17.3.2016, p. 49 - "Casa, bonus salvo per i separati" - Busani
Sezione:   Autore : S.M.Perego