Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
08/09/2016 Anche i posti barca pagano IMU e TASI S.M.Perego
30/09/2016 Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF S.M.Perego
23/03/2017 Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017 S.M.Perego
10/05/2017 Anche i soggiornanti di lungo periodo hanno diritto all'Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
01/07/2016 Anche il 770/2016 usufruisce della proroga al 22 agosto S.M.Perego
08/05/2017 Anche il controllo da remoto dell’impianto di riscaldamento entra nel quadro RP S.M.Perego
01/07/2016 Anche il familiare convivente può usufruire del bonus mobili S.M.Perego
11/05/2017 Anche il job Act sul lavoro autonomo è legge S.M.Perego

Records 181 to 190 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione   Data : 17/03/2016
L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione
Con sentenza n. 5156 del 16.3.2016, la Cassazione ha affermato che se, in esecuzione di un accordo di separazione coniugale, un coniuge trasferisce all'altro coniuge la proprietà di un'abitazione, comprata da meno di cinque anni con l'agevolazione prima casa, questa alienazione non provoca la decadenza dall'agevolazione di cui il coniuge alienante abbia beneficiato in sede di acquisto, anche se questi poi non compri, entro un anno dalla cessione, una nuova prima casa.
Secondo i giudici, dato che il trasferimento dell'immobile in attuazione dei patti di separazione è svincolato da un corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione, sarebbe irragionevole la comminatoria della decadenza dall'agevolazione goduta in sede di acquisto dell'immobile in questione. In particolare, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita del beneficio fiscale di cui si è avvalso in sede di acquisto, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo, il coniuge cedente, conseguito alcuna somma da reimpiegare per l'acquisto di una nuova casa.
In senso opposto, si era, tuttavia, pronunciata l'Agenzia delle Entrate nella circ. 21.6.2012 n. 27 (§ 2.2.), nell'esaminare l'operatività della norma esentativa di cui all'art. 19 della L. 74/87.
Fonte_ Notiziario Eutekne - Cass. 16.3.2016 n. 5156 - Il Sole - 24 Ore del 17.3.2016, p. 49 - "Casa, bonus salvo per i separati" - Busani
Sezione:   Autore : S.M.Perego