Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
04/03/2015 MODELLI INTRASTAT - SEMPLIFICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRA “SERVIZI” news S.M.Perego
04/03/2015 DEPOSITO DEI BILANCI IN FORMATO XBRL - DECORRENZA DELLA NUOVA TASSONOMIA INTEGRATA news S.M.Perego
04/03/2015 SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA L’ITALIA E IL LIECHTENSTEIN - Conti correnti in bianco news S.M.Perego
04/03/2015 Accordi Italia Svizzera - conti conti in bianco news S.M.Perego
02/01/2015 Definizione news S.M.Perego
02/01/2015 Comunicazione riqualificazione energetica - Abrogazione news S.M.Perego
02/01/2015 Semplificata la dichiarazione di successione news S.M.Perego
13/04/2015 Vademecun ENEA detrazioni per riqualificazioni energetiche news S.M.Perego
02/01/2015 Addizionali comunali e regionali - Novità 2015 news S.M.Perego
18/03/2015 Destinazione ai partiti politici del 2 x mille news S.M.Perego

Records 2281 to 2290 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione   Data : 17/03/2016
L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione
Con sentenza n. 5156 del 16.3.2016, la Cassazione ha affermato che se, in esecuzione di un accordo di separazione coniugale, un coniuge trasferisce all'altro coniuge la proprietà di un'abitazione, comprata da meno di cinque anni con l'agevolazione prima casa, questa alienazione non provoca la decadenza dall'agevolazione di cui il coniuge alienante abbia beneficiato in sede di acquisto, anche se questi poi non compri, entro un anno dalla cessione, una nuova prima casa.
Secondo i giudici, dato che il trasferimento dell'immobile in attuazione dei patti di separazione è svincolato da un corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione, sarebbe irragionevole la comminatoria della decadenza dall'agevolazione goduta in sede di acquisto dell'immobile in questione. In particolare, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita del beneficio fiscale di cui si è avvalso in sede di acquisto, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo, il coniuge cedente, conseguito alcuna somma da reimpiegare per l'acquisto di una nuova casa.
In senso opposto, si era, tuttavia, pronunciata l'Agenzia delle Entrate nella circ. 21.6.2012 n. 27 (§ 2.2.), nell'esaminare l'operatività della norma esentativa di cui all'art. 19 della L. 74/87.
Fonte_ Notiziario Eutekne - Cass. 16.3.2016 n. 5156 - Il Sole - 24 Ore del 17.3.2016, p. 49 - "Casa, bonus salvo per i separati" - Busani
Sezione:   Autore : S.M.Perego