Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
31/03/2016 L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
31/03/2016 Pronte le disposizioni attuative sull’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività S.M.Perego
31/03/2016 Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata S.M.Perego
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
01/04/2016 Approvati i correttivi anticrisi 2015 per gli Studi di Settore S.M.Perego
01/04/2016 Disponibili chiarimenti sulle detrazioni per l’acquisto di arredi per l’abitazione S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile aperte le iscrizioni per il 5‰ per l’anno 2016 S.M.Perego
24/03/2016 Dal 2 maggio possibile presentare le istanze per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
28/04/2016 Altri chiarimenti ufficiali sul credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego

Records 51 to 60 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione   Data : 17/03/2016
L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione
Con sentenza n. 5156 del 16.3.2016, la Cassazione ha affermato che se, in esecuzione di un accordo di separazione coniugale, un coniuge trasferisce all'altro coniuge la proprietà di un'abitazione, comprata da meno di cinque anni con l'agevolazione prima casa, questa alienazione non provoca la decadenza dall'agevolazione di cui il coniuge alienante abbia beneficiato in sede di acquisto, anche se questi poi non compri, entro un anno dalla cessione, una nuova prima casa.
Secondo i giudici, dato che il trasferimento dell'immobile in attuazione dei patti di separazione è svincolato da un corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione, sarebbe irragionevole la comminatoria della decadenza dall'agevolazione goduta in sede di acquisto dell'immobile in questione. In particolare, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita del beneficio fiscale di cui si è avvalso in sede di acquisto, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo, il coniuge cedente, conseguito alcuna somma da reimpiegare per l'acquisto di una nuova casa.
In senso opposto, si era, tuttavia, pronunciata l'Agenzia delle Entrate nella circ. 21.6.2012 n. 27 (§ 2.2.), nell'esaminare l'operatività della norma esentativa di cui all'art. 19 della L. 74/87.
Fonte_ Notiziario Eutekne - Cass. 16.3.2016 n. 5156 - Il Sole - 24 Ore del 17.3.2016, p. 49 - "Casa, bonus salvo per i separati" - Busani
Sezione:   Autore : S.M.Perego