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Data Titolo Sezione Autore
06/09/2016 Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
18/11/2015 Esenti da IMU gli immobili concessi in comodato ai figli S.M.Perego
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego
05/05/2016 Esenti da IMU i terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti S.M.Perego
09/01/2017 Esenti da IRPEF i terreni dei CD e degli IAP S.M.Perego
01/06/2015 Esenzione - Terreni montani (risposte Min. Economia e Finanze 28.5.2015) S.M.Perego
23/09/2010 Esenzione canone RAI news S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego

Records 691 to 700 of 2397
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Titolo: L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione   Data : 17/03/2016
L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione
Con sentenza n. 5156 del 16.3.2016, la Cassazione ha affermato che se, in esecuzione di un accordo di separazione coniugale, un coniuge trasferisce all'altro coniuge la proprietà di un'abitazione, comprata da meno di cinque anni con l'agevolazione prima casa, questa alienazione non provoca la decadenza dall'agevolazione di cui il coniuge alienante abbia beneficiato in sede di acquisto, anche se questi poi non compri, entro un anno dalla cessione, una nuova prima casa.
Secondo i giudici, dato che il trasferimento dell'immobile in attuazione dei patti di separazione è svincolato da un corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione, sarebbe irragionevole la comminatoria della decadenza dall'agevolazione goduta in sede di acquisto dell'immobile in questione. In particolare, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita del beneficio fiscale di cui si è avvalso in sede di acquisto, non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo, il coniuge cedente, conseguito alcuna somma da reimpiegare per l'acquisto di una nuova casa.
In senso opposto, si era, tuttavia, pronunciata l'Agenzia delle Entrate nella circ. 21.6.2012 n. 27 (§ 2.2.), nell'esaminare l'operatività della norma esentativa di cui all'art. 19 della L. 74/87.
Fonte_ Notiziario Eutekne - Cass. 16.3.2016 n. 5156 - Il Sole - 24 Ore del 17.3.2016, p. 49 - "Casa, bonus salvo per i separati" - Busani
Sezione:   Autore : S.M.Perego