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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: In arrivo le istruzioni per la cessione del credito IRPEF dei condòmini ai fornitori   Data : 17/03/2016
In arrivo le istruzioni per la cessione del credito IRPEF dei condòmini ai fornitori
L'art. 1 co. 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che, per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti "incapienti", per i quali l'IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Le modalità per la cessione della detrazione saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere in bozza e dal quale, secondo indiscrezioni, si evince che i fornitori potranno "comperare" il credito fiscale dei condòmini che ripartiranno in dieci rate annuali.
L'amministratore dovrà poi coordinare l'operazione, comunicando ufficialmente ai fornitori l'ammontare dell'agevolazione. I fornitori, a loro volta, comunicheranno al condominio l'accettazione della cessione del credito.
Infine, l'amministratore dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate, a inizio 2017, l'elenco dei bonifici di condòmini e fornitori tra i quali è avvenuta la cessione del credito.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 17.3.2016, p. 52 - "Risparmio energetico, ai fornitori un bonus del 65% in dieci rate" - Fossati
Sezione:   Autore : S.M.Perego