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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: In arrivo le istruzioni per la cessione del credito IRPEF dei condòmini ai fornitori   Data : 17/03/2016
In arrivo le istruzioni per la cessione del credito IRPEF dei condòmini ai fornitori
L'art. 1 co. 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che, per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti "incapienti", per i quali l'IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Le modalità per la cessione della detrazione saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere in bozza e dal quale, secondo indiscrezioni, si evince che i fornitori potranno "comperare" il credito fiscale dei condòmini che ripartiranno in dieci rate annuali.
L'amministratore dovrà poi coordinare l'operazione, comunicando ufficialmente ai fornitori l'ammontare dell'agevolazione. I fornitori, a loro volta, comunicheranno al condominio l'accettazione della cessione del credito.
Infine, l'amministratore dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate, a inizio 2017, l'elenco dei bonifici di condòmini e fornitori tra i quali è avvenuta la cessione del credito.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 17.3.2016, p. 52 - "Risparmio energetico, ai fornitori un bonus del 65% in dieci rate" - Fossati
Sezione:   Autore : S.M.Perego