Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/11/2014 Non coerente agli studi di settore news S.M.Perego
17/11/2014 In arrivo i rimborsi da 730 news S.M.Perego
18/11/2014 Nuovo modello ISEE news S.M.Perego
18/11/2014 Attivitą Professionale e chiusura Partita IVA news S.M.Perego
18/11/2014 Acconto Iva al 29 dicembre 2014 news S.M.Perego
22/12/2014 Spese di vitto e alloggio - Circolare Confindustria news S.M.Perego
13/11/2014 Acconto cedolare secca news S.M.Perego

Records 2391 to 2397 of 2397
First Previous

 

Titolo: I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attivitą di ricerca e sviluppo   Data : 17/03/2016
I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Con la circ. 16.3.2016 n. 5, l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito al credito d'imposta per la ricerca e sviluppo (art. 3 del DL 145/2013 e DM 27.5.2015). In particolare, la circolare in commento analizza i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, le modalità di calcolo e di utilizzo, le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito di imposta.
Con riferimento all'ambito soggettivo viene precisato che:
- sono ammessi all'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR, i consorzi e le reti di imprese;
- il beneficio non spetta qualora i soggetti beneficiari siano sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica (come avviene tipicamente nel caso di fallimento e di liquidazione coatta).
In merito al profilo temporale, viene precisato che:
- l'imputazione degli investimenti avviene secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall'art. 109 del TUIR, valide anche per i soggetti che determinano il proprio reddito su base catastale o forfettaria e per i soggetti IAS-adopter;
- sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio, a prescindere dal momento in cui sono state avviate le relative attività di ricerca.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2016 - "Bonus ricerca e sviluppo anche per le reti di imprese" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego