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23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
23/03/2017 Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017 S.M.Perego
24/03/2017 Al via il DL sulla proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
24/03/2017 In arrivo la circolare sul regime di cassa per le imprese minori S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
24/03/2017 INPS – Sempre presentabile la domanda di pensione in regime “Opzione donna” S.M.Perego
27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego

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Titolo: I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo   Data : 17/03/2016
I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Con la circ. 16.3.2016 n. 5, l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito al credito d'imposta per la ricerca e sviluppo (art. 3 del DL 145/2013 e DM 27.5.2015). In particolare, la circolare in commento analizza i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, le modalità di calcolo e di utilizzo, le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito di imposta.
Con riferimento all'ambito soggettivo viene precisato che:
- sono ammessi all'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR, i consorzi e le reti di imprese;
- il beneficio non spetta qualora i soggetti beneficiari siano sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica (come avviene tipicamente nel caso di fallimento e di liquidazione coatta).
In merito al profilo temporale, viene precisato che:
- l'imputazione degli investimenti avviene secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall'art. 109 del TUIR, valide anche per i soggetti che determinano il proprio reddito su base catastale o forfettaria e per i soggetti IAS-adopter;
- sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio, a prescindere dal momento in cui sono state avviate le relative attività di ricerca.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2016 - "Bonus ricerca e sviluppo anche per le reti di imprese" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego