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Data Titolo Sezione Autore
11/01/2017 Nell’assegnazione agevolata di beni ai soci il fabbricato rurale non sempre sconta il reddito dominicale S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
01/02/2016 Nella CU anche il codice fiscale del coniuge non a carico S.M.Perego
19/02/2016 Nella dichiarazione IVA 2016 è possibile esercitare la revoca dal principio di cassa S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
31/01/2017 Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore S.M.Perego
26/10/2016 Nella finanziaria 2017 il super ammortamento al 250% - Conviene aspettare? S.M.Perego
27/10/2016 Nella finanziaria 2017 un iper-ammortamento nascosto negli allegati S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo   Data : 17/03/2016
I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Con la circ. 16.3.2016 n. 5, l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito al credito d'imposta per la ricerca e sviluppo (art. 3 del DL 145/2013 e DM 27.5.2015). In particolare, la circolare in commento analizza i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, le modalità di calcolo e di utilizzo, le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito di imposta.
Con riferimento all'ambito soggettivo viene precisato che:
- sono ammessi all'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR, i consorzi e le reti di imprese;
- il beneficio non spetta qualora i soggetti beneficiari siano sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica (come avviene tipicamente nel caso di fallimento e di liquidazione coatta).
In merito al profilo temporale, viene precisato che:
- l'imputazione degli investimenti avviene secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall'art. 109 del TUIR, valide anche per i soggetti che determinano il proprio reddito su base catastale o forfettaria e per i soggetti IAS-adopter;
- sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio, a prescindere dal momento in cui sono state avviate le relative attività di ricerca.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2016 - "Bonus ricerca e sviluppo anche per le reti di imprese" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego