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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
30/12/2016 Approvati gli studi di settore per il 2016 – Gli ultimi S.M.Perego
02/05/2018 Approvati i coefficienti per il 2018 dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
01/04/2016 Approvati i correttivi anticrisi 2015 per gli Studi di Settore S.M.Perego
16/01/2018 Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018 S.M.Perego
19/10/2016 Approvati i modelli di voluntary disclouser con la Città del Vaticano S.M.Perego
01/02/2017 Approvati i modelli per gli studi di settore ma manca ancora GE.RI.CO. S.M.Perego
27/10/2017 Approvati i modelli per la nuova rottamazione S.M.Perego
01/03/2016 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
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Titolo: I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo   Data : 17/03/2016
I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Con la circ. 16.3.2016 n. 5, l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito al credito d'imposta per la ricerca e sviluppo (art. 3 del DL 145/2013 e DM 27.5.2015). In particolare, la circolare in commento analizza i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, le modalità di calcolo e di utilizzo, le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito di imposta.
Con riferimento all'ambito soggettivo viene precisato che:
- sono ammessi all'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR, i consorzi e le reti di imprese;
- il beneficio non spetta qualora i soggetti beneficiari siano sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica (come avviene tipicamente nel caso di fallimento e di liquidazione coatta).
In merito al profilo temporale, viene precisato che:
- l'imputazione degli investimenti avviene secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall'art. 109 del TUIR, valide anche per i soggetti che determinano il proprio reddito su base catastale o forfettaria e per i soggetti IAS-adopter;
- sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio, a prescindere dal momento in cui sono state avviate le relative attività di ricerca.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2016 - "Bonus ricerca e sviluppo anche per le reti di imprese" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego