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29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

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Titolo: I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo   Data : 17/03/2016
I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
Con la circ. 16.3.2016 n. 5, l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito al credito d'imposta per la ricerca e sviluppo (art. 3 del DL 145/2013 e DM 27.5.2015). In particolare, la circolare in commento analizza i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, le modalità di calcolo e di utilizzo, le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito di imposta.
Con riferimento all'ambito soggettivo viene precisato che:
- sono ammessi all'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata, le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR, i consorzi e le reti di imprese;
- il beneficio non spetta qualora i soggetti beneficiari siano sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica (come avviene tipicamente nel caso di fallimento e di liquidazione coatta).
In merito al profilo temporale, viene precisato che:
- l'imputazione degli investimenti avviene secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall'art. 109 del TUIR, valide anche per i soggetti che determinano il proprio reddito su base catastale o forfettaria e per i soggetti IAS-adopter;
- sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio, a prescindere dal momento in cui sono state avviate le relative attività di ricerca.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2016 - "Bonus ricerca e sviluppo anche per le reti di imprese" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego