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Data Titolo Sezione Autore
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego
07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
07/06/2016 Super ammortamenti particolari in presenza di leasing S.M.Perego
07/06/2016 Ovvie complicazioni per il canone RAI 2016 S.M.Perego
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
07/06/2016 Studi di settore per professionisti non tutti aggiornati S.M.Perego
08/06/2016 Le aree edificabili sono tassate ai fini IMU in base al valore venale al 1° gennaio S.M.Perego
08/06/2016 L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego

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Titolo: Quale interpello applicare?   Data : 21/03/2016
Dubbi sul tipo di interpello da applicare
Il DLgs. 156/2015 ha riformulato l'art. 11 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), recante la disciplina degli interpelli, da inviare su carta libera alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio.
I tempi della risposta sono di 90 giorni per l'interpello ordinario e di 120 giorni per gli interpelli probatorio, antiabuso e disapplicativo, salvo silenzio assenso.
La risposta, in qualunque forma, è vincolante per gli organi dell'amministrazione ma non per il contribuente il quale può non uniformarsi alla risposta fornita, se sfavorevole, nel rispetto di alcuni adempimenti dichiarativi:
- nel caso degli interpelli probatori, è prevista una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro per il contribuente che omette di segnalare o segnala in modo incompleto la mancata presentazione dell'istanza di interpello o la risposta negativa (art. 8 co. 3-quinquies del DLgs. 471/97, in vigore dall'1.1.2016);
- nel caso dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese site in Paesi black list si applica una sanzione pari al 10% dei proventi conseguiti e non indicati, con un minimo di 1.000 e un massimo di 50.000 euro (art. 8 co. 3-ter del DLgs. 471/97);
- con riguardo all'interpello disapplicativo, per cui è prevista l'obbligatorietà, opera, in caso di mancata presentazione, la sanzione da 2.000 a 21.000 euro, raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione disconosca la legittimità della "disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo".
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Interpello, contribuenti al bivio" - Cingolani – Miletta - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Le ragioni per anticipare la tutela contro il rifiuto" – Cavallaro - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Risposte revocate: il nodo irrisolto dei possibili ricorsi" - Bonsignore - Ceroli
Sezione:   Autore : S.M.Perego