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15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: Quale interpello applicare?   Data : 21/03/2016
Dubbi sul tipo di interpello da applicare
Il DLgs. 156/2015 ha riformulato l'art. 11 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), recante la disciplina degli interpelli, da inviare su carta libera alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio.
I tempi della risposta sono di 90 giorni per l'interpello ordinario e di 120 giorni per gli interpelli probatorio, antiabuso e disapplicativo, salvo silenzio assenso.
La risposta, in qualunque forma, è vincolante per gli organi dell'amministrazione ma non per il contribuente il quale può non uniformarsi alla risposta fornita, se sfavorevole, nel rispetto di alcuni adempimenti dichiarativi:
- nel caso degli interpelli probatori, è prevista una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro per il contribuente che omette di segnalare o segnala in modo incompleto la mancata presentazione dell'istanza di interpello o la risposta negativa (art. 8 co. 3-quinquies del DLgs. 471/97, in vigore dall'1.1.2016);
- nel caso dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese site in Paesi black list si applica una sanzione pari al 10% dei proventi conseguiti e non indicati, con un minimo di 1.000 e un massimo di 50.000 euro (art. 8 co. 3-ter del DLgs. 471/97);
- con riguardo all'interpello disapplicativo, per cui è prevista l'obbligatorietà, opera, in caso di mancata presentazione, la sanzione da 2.000 a 21.000 euro, raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione disconosca la legittimità della "disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo".
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Interpello, contribuenti al bivio" - Cingolani – Miletta - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Le ragioni per anticipare la tutela contro il rifiuto" – Cavallaro - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Risposte revocate: il nodo irrisolto dei possibili ricorsi" - Bonsignore - Ceroli
Sezione:   Autore : S.M.Perego