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27/11/2014 Comunicazioni Black listi di ottobre incerte news S.M.Perego
18/12/2018 Comunicazioni di irregolarità derivanti da spesometro S.M.Perego
12/03/2019 Comunicazioni ENEA per il 2019 S.M.Perego
28/04/2017 Con C.M. chiariti alcuni dubbi sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
18/06/2015 Con il c.d. S.M.Perego
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
22/03/2017 Con il DL 8/2017 in arrivo la proroga del termine per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
19/09/2016 Con il modello “RR1” si presenta la domanda di riammissione alla rateizzazione dei ruoli S.M.Perego
15/02/2017 Con il Sistema telematico Sister disponibili i certificati ipotecari e copie di note e titoli S.M.Perego

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Titolo: Quale interpello applicare?   Data : 21/03/2016
Dubbi sul tipo di interpello da applicare
Il DLgs. 156/2015 ha riformulato l'art. 11 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), recante la disciplina degli interpelli, da inviare su carta libera alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio.
I tempi della risposta sono di 90 giorni per l'interpello ordinario e di 120 giorni per gli interpelli probatorio, antiabuso e disapplicativo, salvo silenzio assenso.
La risposta, in qualunque forma, è vincolante per gli organi dell'amministrazione ma non per il contribuente il quale può non uniformarsi alla risposta fornita, se sfavorevole, nel rispetto di alcuni adempimenti dichiarativi:
- nel caso degli interpelli probatori, è prevista una sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro per il contribuente che omette di segnalare o segnala in modo incompleto la mancata presentazione dell'istanza di interpello o la risposta negativa (art. 8 co. 3-quinquies del DLgs. 471/97, in vigore dall'1.1.2016);
- nel caso dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese site in Paesi black list si applica una sanzione pari al 10% dei proventi conseguiti e non indicati, con un minimo di 1.000 e un massimo di 50.000 euro (art. 8 co. 3-ter del DLgs. 471/97);
- con riguardo all'interpello disapplicativo, per cui è prevista l'obbligatorietà, opera, in caso di mancata presentazione, la sanzione da 2.000 a 21.000 euro, raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione disconosca la legittimità della "disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo".
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Interpello, contribuenti al bivio" - Cingolani – Miletta - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Le ragioni per anticipare la tutela contro il rifiuto" – Cavallaro - Il Sole - 24 Ore del 21.3.2016, p. 23 - "Risposte revocate: il nodo irrisolto dei possibili ricorsi" - Bonsignore - Ceroli
Sezione:   Autore : S.M.Perego