Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/07/2016 Autotrasportatori – Nuove deduzioni da applicare all’anno 2015 S.M.Perego
11/07/2016 La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito S.M.Perego
11/07/2016 La cancellazione dell’ipoteca a fine mutuo è consultabile su Entratel o Fisconline S.M.Perego
11/07/2016 Dai distributori automatici l’invio telematico dei corrispettivi S.M.Perego
11/07/2016 Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015? S.M.Perego
11/07/2016 Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni S.M.Perego
11/07/2016 Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24 S.M.Perego
11/07/2016 Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24 S.M.Perego
11/07/2016 La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli S.M.Perego
12/07/2016 Scade, forse, il 22.8.2016 la trasmissione telematica delle ultime C.U. S.M.Perego

Records 1101 to 1110 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo   Data : 21/03/2016
Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
In merito alla determinazione del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013, l'Agenzia delle Entrate, nella circ. 16.3.2016 n. 5, ha chiarito che:
- la condizione relativa alla soglia minima di investimento è posta esclusivamente con riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende effettivamente accedere all'agevolazione. Pertanto, non è necessario effettuare investimenti di importo pari almeno a 30.000 euro in tutti i periodi di imposta potenzialmente agevolati, essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo di imposta in relazione al quale l'impresa ha intenzione di beneficiare dell'agevolazione;
- il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell'agevolazione (quindi periodo di imposta in corso al 31.12.2014 e i due precedenti). Pertanto, considerando che i periodi di imposta da prendere in considerazione per il calcolo della media rimangono immutati, per un soggetto solare si tratta sempre del triennio 1.1.2012-31.12.2014, mentre, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, il triennio è costituito dai tre periodi di imposta precedenti il primo periodo agevolabile.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2016 - "Bonus R&S, limite di 30.000 euro per singolo periodo" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego