Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
31/08/2015 Il processo tributario riprende il 1° settembre S.M.Perego
31/08/2015 Diversi gli orientamenti giurisprudenziali per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
01/09/2015 La plusvalenza derivante dalla cessione dell'impresa familiare rileva solo per il titolare S.M.Perego
01/09/2015 Voluntary disclosure – Altri chiarimenti S.M.Perego
02/09/2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
03/09/2015 I rapporti tra fisco e contribuenti S.M.Perego
22/09/2015 La suddivisione dei costi nel quadro RE e nel quadro G degli studi di settore S.M.Perego
22/09/2015 Sanzione unica per le violazioni su più tributi e più annualità S.M.Perego

Records 351 to 360 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo   Data : 21/03/2016
Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
In merito alla determinazione del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013, l'Agenzia delle Entrate, nella circ. 16.3.2016 n. 5, ha chiarito che:
- la condizione relativa alla soglia minima di investimento è posta esclusivamente con riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende effettivamente accedere all'agevolazione. Pertanto, non è necessario effettuare investimenti di importo pari almeno a 30.000 euro in tutti i periodi di imposta potenzialmente agevolati, essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo di imposta in relazione al quale l'impresa ha intenzione di beneficiare dell'agevolazione;
- il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell'agevolazione (quindi periodo di imposta in corso al 31.12.2014 e i due precedenti). Pertanto, considerando che i periodi di imposta da prendere in considerazione per il calcolo della media rimangono immutati, per un soggetto solare si tratta sempre del triennio 1.1.2012-31.12.2014, mentre, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, il triennio è costituito dai tre periodi di imposta precedenti il primo periodo agevolabile.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2016 - "Bonus R&S, limite di 30.000 euro per singolo periodo" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego