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Data Titolo Sezione Autore
05/02/2019 I possibili scarti sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
17/03/2016 I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
06/02/2017 I primi chiarimenti sul regime di cassa per le imprese minori delle Entrate a Telefisco 2017 S.M.Perego
06/04/2018 I primi chiarimenti sull’acquisto di carburanti ma restano i dubbi sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
08/02/2016 I principali adempimenti per i nuovi forfetari S.M.Perego
03/08/2015 I principali adempimenti per ottenere il nuovo DURC dall’1.7.2015 S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
03/09/2015 I rapporti tra fisco e contribuenti S.M.Perego
15/04/2016 I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico S.M.Perego

Records 831 to 840 of 2397
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Titolo: Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo   Data : 21/03/2016
Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
In merito alla determinazione del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013, l'Agenzia delle Entrate, nella circ. 16.3.2016 n. 5, ha chiarito che:
- la condizione relativa alla soglia minima di investimento è posta esclusivamente con riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende effettivamente accedere all'agevolazione. Pertanto, non è necessario effettuare investimenti di importo pari almeno a 30.000 euro in tutti i periodi di imposta potenzialmente agevolati, essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo di imposta in relazione al quale l'impresa ha intenzione di beneficiare dell'agevolazione;
- il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell'agevolazione (quindi periodo di imposta in corso al 31.12.2014 e i due precedenti). Pertanto, considerando che i periodi di imposta da prendere in considerazione per il calcolo della media rimangono immutati, per un soggetto solare si tratta sempre del triennio 1.1.2012-31.12.2014, mentre, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, il triennio è costituito dai tre periodi di imposta precedenti il primo periodo agevolabile.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2016 - "Bonus R&S, limite di 30.000 euro per singolo periodo" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego