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Data Titolo Sezione Autore
26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
04/12/2015 Il Liechtenstein abolisce il segreto bancario S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
09/03/2016 Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
16/06/2016 Il MEF interviene sulla riduzione del 50% dell’IMU S.M.Perego

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Titolo: Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo   Data : 21/03/2016
Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
In merito alla determinazione del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013, l'Agenzia delle Entrate, nella circ. 16.3.2016 n. 5, ha chiarito che:
- la condizione relativa alla soglia minima di investimento è posta esclusivamente con riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende effettivamente accedere all'agevolazione. Pertanto, non è necessario effettuare investimenti di importo pari almeno a 30.000 euro in tutti i periodi di imposta potenzialmente agevolati, essendo sufficiente che tale soglia sia raggiunta nel singolo periodo di imposta in relazione al quale l'impresa ha intenzione di beneficiare dell'agevolazione;
- il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell'agevolazione (quindi periodo di imposta in corso al 31.12.2014 e i due precedenti). Pertanto, considerando che i periodi di imposta da prendere in considerazione per il calcolo della media rimangono immutati, per un soggetto solare si tratta sempre del triennio 1.1.2012-31.12.2014, mentre, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, il triennio è costituito dai tre periodi di imposta precedenti il primo periodo agevolabile.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 16.3.2016 n. 5 - Il Quotidiano del Commercialista del 21.3.2016 - "Bonus R&S, limite di 30.000 euro per singolo periodo" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego