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Data Titolo Sezione Autore
21/12/2017 Dall’1.1.2018 nuova fattura elettronica per l’acquisto di farmaci S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
21/12/2018 Dall’1.1.2019 abolita la scheda carburanti S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
21/04/2016 Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale S.M.Perego
26/01/2016 Dall’1.6.2016 la cartella di pagamento si notifica tramite PEC S.M.Perego
03/06/2016 Dall’1.6.2016 nuovo modello ISEE S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
26/04/2017 Dall’1.7.2017 lo split payment si estende riducendo le compensazioni IVA S.M.Perego

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Titolo: Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili   Data : 21/03/2016
Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili
Con la riforma alle definizioni precedentemente attribuite da usi e consuetudini quali: asilo nido, asilo, elementari, medie, medie superiori e università, si è passati tramite la riforma “Moratti” e successivamente con la riforma “Gelmini”, le quali ovviamente dovevano lasciare un segno del loro passaggio, a nuovi termini e definizioni attribuendo le seguenti definizioni e cicli:
- istruzione primaria, che comprende la scuola d’infanzia (ex asilo) di durata triennale e la scuola primaria (elementari) di durata quinquennale;
- istruzione secondaria che si divide in:
- scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) di durata triennale;
- scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore) di durata quinquennale;
- istruzione superiore che comprende l’università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la formazione professionale.
Le istruzioni ministeriali sia del mod. 730/2016 e sia del mod. Unico PF/2016 ammettono in detrazioni le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.
Pertanto da una lettura delle istruzioni ministeriali si potrebbe dedurre che le spese sostenute per la frequenza della c.d. “scuola secondaria di primo grado (ex medie superiori) non siano detraibili.
Altresì nulla viene precisato in merito alla tipologia di spese ammesse in detrazioni ma viene esclusivamente posto un limite di detraibilità pari ad euro 400,00 che corrisponde ad una detrazione d’imposta di euro 76,00.
Si ritiene pertanto che nel computo delle spese ammesse in detrazione vi possano rientrare l’acquisto di libri di testo, cancelleria, la mensa scolastica, eccetera.
Va però sottolineato che ministerialmente si tende a dividere il sistema scolastico in soli due cicli: il primo ciclo che comprende l'istruzione d'infanzia e primaria e quella secondaria di primo grado, e il secondo ciclo che comprende l'istruzione secondaria di secondo grado.
Sul punto sarebbe necessario o quanto meno opportuno un chiarimento ministeriale
Stefano Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego