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04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
01/06/2016 Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego

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Titolo: Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili   Data : 21/03/2016
Alcune spese scolastiche escluse dagli oneri detraibili
Con la riforma alle definizioni precedentemente attribuite da usi e consuetudini quali: asilo nido, asilo, elementari, medie, medie superiori e università, si è passati tramite la riforma “Moratti” e successivamente con la riforma “Gelmini”, le quali ovviamente dovevano lasciare un segno del loro passaggio, a nuovi termini e definizioni attribuendo le seguenti definizioni e cicli:
- istruzione primaria, che comprende la scuola d’infanzia (ex asilo) di durata triennale e la scuola primaria (elementari) di durata quinquennale;
- istruzione secondaria che si divide in:
- scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) di durata triennale;
- scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore) di durata quinquennale;
- istruzione superiore che comprende l’università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la formazione professionale.
Le istruzioni ministeriali sia del mod. 730/2016 e sia del mod. Unico PF/2016 ammettono in detrazioni le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.
Pertanto da una lettura delle istruzioni ministeriali si potrebbe dedurre che le spese sostenute per la frequenza della c.d. “scuola secondaria di primo grado (ex medie superiori) non siano detraibili.
Altresì nulla viene precisato in merito alla tipologia di spese ammesse in detrazioni ma viene esclusivamente posto un limite di detraibilità pari ad euro 400,00 che corrisponde ad una detrazione d’imposta di euro 76,00.
Si ritiene pertanto che nel computo delle spese ammesse in detrazione vi possano rientrare l’acquisto di libri di testo, cancelleria, la mensa scolastica, eccetera.
Va però sottolineato che ministerialmente si tende a dividere il sistema scolastico in soli due cicli: il primo ciclo che comprende l'istruzione d'infanzia e primaria e quella secondaria di primo grado, e il secondo ciclo che comprende l'istruzione secondaria di secondo grado.
Sul punto sarebbe necessario o quanto meno opportuno un chiarimento ministeriale
Stefano Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego