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Data Titolo Sezione Autore
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Approvato il nuovo modello IVA TR   Data : 23/03/2016
Approvato il nuovo modello IVA TR
Con il provvedimento n. 42623 del 21.3.2016, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il nuovo modello è stato adeguato alle nuove aliquote di imposta e, nello specifico:
- all'aliquota del 5%, applicabile per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015);
- alle nuove percentuali di compensazione per i prodotti del settore lattiero-caseario, come fissate dal DM 26.1.2016, in attuazione dell'art. 1 co. 908 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).
Un'altra novità è presente nel frontespizio, in corrispondenza della sezione "Casi particolari di compilazione", dove il campo "Rettifica utilizzo credito" è stato ridenominato in "Modifica istanza precedente": tale casella deve essere barrata nel caso in cui il soggetto passivo IVA intenda modificare una domanda già presentata, secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 11.11.2014 n. 99 e con circolare 27.10.2015 n. 35.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 21.3.2016 n. 42623 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.3.2016 - "Modello IVA TR aggiornato con le ultime novità" - Bana
Sezione:   Autore : S.M.Perego