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Data Titolo Sezione Autore
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: Approvato il nuovo modello IVA TR   Data : 23/03/2016
Approvato il nuovo modello IVA TR
Con il provvedimento n. 42623 del 21.3.2016, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il nuovo modello è stato adeguato alle nuove aliquote di imposta e, nello specifico:
- all'aliquota del 5%, applicabile per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015);
- alle nuove percentuali di compensazione per i prodotti del settore lattiero-caseario, come fissate dal DM 26.1.2016, in attuazione dell'art. 1 co. 908 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).
Un'altra novità è presente nel frontespizio, in corrispondenza della sezione "Casi particolari di compilazione", dove il campo "Rettifica utilizzo credito" è stato ridenominato in "Modifica istanza precedente": tale casella deve essere barrata nel caso in cui il soggetto passivo IVA intenda modificare una domanda già presentata, secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 11.11.2014 n. 99 e con circolare 27.10.2015 n. 35.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 21.3.2016 n. 42623 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.3.2016 - "Modello IVA TR aggiornato con le ultime novità" - Bana
Sezione:   Autore : S.M.Perego