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25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Approvato il nuovo modello IVA TR   Data : 23/03/2016
Approvato il nuovo modello IVA TR
Con il provvedimento n. 42623 del 21.3.2016, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il nuovo modello è stato adeguato alle nuove aliquote di imposta e, nello specifico:
- all'aliquota del 5%, applicabile per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015);
- alle nuove percentuali di compensazione per i prodotti del settore lattiero-caseario, come fissate dal DM 26.1.2016, in attuazione dell'art. 1 co. 908 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).
Un'altra novità è presente nel frontespizio, in corrispondenza della sezione "Casi particolari di compilazione", dove il campo "Rettifica utilizzo credito" è stato ridenominato in "Modifica istanza precedente": tale casella deve essere barrata nel caso in cui il soggetto passivo IVA intenda modificare una domanda già presentata, secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 11.11.2014 n. 99 e con circolare 27.10.2015 n. 35.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 21.3.2016 n. 42623 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.3.2016 - "Modello IVA TR aggiornato con le ultime novità" - Bana
Sezione:   Autore : S.M.Perego