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Data Titolo Sezione Autore
01/06/2015 Esenzione - Terreni montani (risposte Min. Economia e Finanze 28.5.2015) S.M.Perego
01/06/2015 ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica - Aggiornamento delle FAQ di INPS e Ministero del Lavoro S.M.Perego
01/06/2015 Studi di settore, quali condizioni per l’esclusione. S.M.Perego
01/06/2015 Passaggio al regime agevolato nel 2015; la compilazione del modello Unico 2015 S.M.Perego
01/06/2015 Aggiornamenti catastali soggetti alla trasmissione telematica con modello unico informatico catastale. Decorrenza dall'1.6.2015 S.M.Perego
01/06/2015 Terreni montani e collinari, le risposte del MEF S.M.Perego
01/06/2015 Contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione – Importi certi S.M.Perego
10/06/2015 Comunicata la proroga del pagamento delle imposte S.M.Perego
15/06/2015 Somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24 S.M.Perego
15/06/2015 Dichiarazione IMU/TASI 2014 - Scadenza 30.6.2015 S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: Approvato il nuovo modello IVA TR   Data : 23/03/2016
Approvato il nuovo modello IVA TR
Con il provvedimento n. 42623 del 21.3.2016, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il nuovo modello è stato adeguato alle nuove aliquote di imposta e, nello specifico:
- all'aliquota del 5%, applicabile per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015);
- alle nuove percentuali di compensazione per i prodotti del settore lattiero-caseario, come fissate dal DM 26.1.2016, in attuazione dell'art. 1 co. 908 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).
Un'altra novità è presente nel frontespizio, in corrispondenza della sezione "Casi particolari di compilazione", dove il campo "Rettifica utilizzo credito" è stato ridenominato in "Modifica istanza precedente": tale casella deve essere barrata nel caso in cui il soggetto passivo IVA intenda modificare una domanda già presentata, secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 11.11.2014 n. 99 e con circolare 27.10.2015 n. 35.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 21.3.2016 n. 42623 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.3.2016 - "Modello IVA TR aggiornato con le ultime novità" - Bana
Sezione:   Autore : S.M.Perego