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Data Titolo Sezione Autore
19/04/2016 La fornitura e posa in opera di infissi sconta l'Iva con aliquota del 10% S.M.Perego
19/04/2016 Alcune novità nel quadro RW 2016 S.M.Perego
19/04/2016 Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
20/04/2016 Previste modifiche al patrimonio netto S.M.Perego
20/04/2016 UNICO SC 2016 - Nei righi da RS80 a RS88 la detrazione del 65% S.M.Perego
15/04/2016 I redditi esteri si dichiarano sempre nel modello Unico S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
21/03/2016 Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
23/02/2016 In arrivo la riduzione dei tassi applicabili ai rimborsi e ai versamenti S.M.Perego
23/02/2016 Scade il 29.02.2016 la trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA S.M.Perego

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Titolo: L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori   Data : 23/03/2016
L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori
L'art. 1 co. 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che, per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti "incapienti", per i quali l'IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Secondo una bozza del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità di cessione della detrazione, le condizioni per il trasferimento della detrazione sono le seguenti:
- il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente per l'IRPEF nel 2015;
- le spese per gli interventi devono essere sostenute nell'anno 2016;
- la volontà degli "incapienti" di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno;
- il condominio deve, entro il 31.1.2017, trasmettere all'Agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica, l'elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale degli incapienti che hanno ceduto il credito, l'elenco dei fornitori cessionari del credito con indicazione dell'importo.
La detrazione sarà ripartita dall'impresa in 10 quote annuali di pari importo.
Secondo l'autore, tuttavia, le nuove disposizioni rischiano di avere scarsa applicazione pratica se l'intervento deve limitarsi al 2016 e se non si estenderà la misura a tutte le opere di recupero edilizio.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 22.3.2016, p. 45 - "Regole troppo restrittive, bonus incapienti a rischio" - Vecchio
Sezione:   Autore : S.M.Perego