Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/01/2017 Per le imprese edili contributi ridotti S.M.Perego
17/01/2017 L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato S.M.Perego
17/01/2017 On line le bozze dei modelli Redditi SC 2017, ENC 2017 e CNM 2017 S.M.Perego
17/01/2017 Pubblicato il definitivo mod. 730 S.M.Perego
17/01/2017 L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate Approvato e on-line il Mod. 770/2017 definitivo Stefano M. Perego
19/01/2017 Equitalia – Nuovo modello “DA2” per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate On line il modello per la Dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
19/01/2017 Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa č sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego

Records 1681 to 1690 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’incapienza della detrazione IRPEF dei condňmini si trasferisce ai fornitori   Data : 23/03/2016
L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori
L'art. 1 co. 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che, per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti "incapienti", per i quali l'IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Secondo una bozza del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità di cessione della detrazione, le condizioni per il trasferimento della detrazione sono le seguenti:
- il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente per l'IRPEF nel 2015;
- le spese per gli interventi devono essere sostenute nell'anno 2016;
- la volontà degli "incapienti" di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno;
- il condominio deve, entro il 31.1.2017, trasmettere all'Agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica, l'elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale degli incapienti che hanno ceduto il credito, l'elenco dei fornitori cessionari del credito con indicazione dell'importo.
La detrazione sarà ripartita dall'impresa in 10 quote annuali di pari importo.
Secondo l'autore, tuttavia, le nuove disposizioni rischiano di avere scarsa applicazione pratica se l'intervento deve limitarsi al 2016 e se non si estenderà la misura a tutte le opere di recupero edilizio.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 22.3.2016, p. 45 - "Regole troppo restrittive, bonus incapienti a rischio" - Vecchio
Sezione:   Autore : S.M.Perego