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29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego
29/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
01/08/2016 Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
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Titolo: L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori   Data : 23/03/2016
L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori
L'art. 1 co. 74 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che, per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti "incapienti", per i quali l'IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi), possono optare per la cessione della detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Secondo una bozza del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrà definire le modalità di cessione della detrazione, le condizioni per il trasferimento della detrazione sono le seguenti:
- il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente per l'IRPEF nel 2015;
- le spese per gli interventi devono essere sostenute nell'anno 2016;
- la volontà degli "incapienti" di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno;
- il condominio deve, entro il 31.1.2017, trasmettere all'Agenzia delle Entrate il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica, l'elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale degli incapienti che hanno ceduto il credito, l'elenco dei fornitori cessionari del credito con indicazione dell'importo.
La detrazione sarà ripartita dall'impresa in 10 quote annuali di pari importo.
Secondo l'autore, tuttavia, le nuove disposizioni rischiano di avere scarsa applicazione pratica se l'intervento deve limitarsi al 2016 e se non si estenderà la misura a tutte le opere di recupero edilizio.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 22.3.2016, p. 45 - "Regole troppo restrittive, bonus incapienti a rischio" - Vecchio
Sezione:   Autore : S.M.Perego