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Data Titolo Sezione Autore
06/02/2017 Dagli iper-ammortamenti sono esclusi gli esercenti arti e professioni S.M.Perego
17/01/2017 L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati S.M.Perego
17/01/2017 Pubblicato il definitivo mod. 730 S.M.Perego
17/01/2017 On line le bozze dei modelli Redditi SC 2017, ENC 2017 e CNM 2017 S.M.Perego
17/01/2017 L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato S.M.Perego
12/01/2017 Il sequestro di dati sensibili è soggetto al segreto professionale S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate On line il modello per la Dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 INPS Disponibile l’estratto conto contributivo integrato S.M.Perego

Records 1191 to 1200 of 2397
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Titolo: Chi presenta il modello di Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")   Data : 23/03/2016
Chi presenta il modello di Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")
Il termine per l’invio del c.d. "spesometro", tramite il modello polivalente, scade l’11.4.2016 per i contribuenti mensili e il 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali.
Si ricorda, a tal proposito, che sono soggetti all’obbligo di comunicazione anche gli enti pubblici non commerciali titolari di partita IVA (provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908), in quanto l’esonero previsto per gli anni 2012 e 2013, e confermato per il 2014, non è stato esteso all'anno 2015.
Si precisa, tuttavia, che gli enti pubblici sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA solo laddove le stesse non siano documentate da fattura elettronica. Per cui, gli enti della Pubblica amministrazione cui l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso nel corso del 2015 saranno tenuti a comunicare soltanto le operazioni documentate con fattura cartacea relative a tale anno.
Inoltre, è previsto un ulteriore esonero, generalizzato, per le operazioni relative al 2015 comunicate al Sistema Tessera Sanitaria entro il 9.2.2016, secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 953 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Si evidenzia, però, che al Sistema Tessera Sanitaria sono state comunicate esclusivamente le parcelle che hanno generato il diritto ad una detrazione a/o deduzione e ne sono state escluse quelle che, sebbene emesse nell’anno 2015 non sono state pagate dai contribuenti, non sono state incassate dal professionista.
Fonte: Notiziario Eutekne – Stefano Maria Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego