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17/01/2017 Pubblicato il definitivo mod. 730 S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate Approvato e on-line il Mod. 770/2017 definitivo Stefano M. Perego
19/01/2017 Equitalia – Nuovo modello “DA2” per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate On line il modello per la Dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
19/01/2017 Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego

Records 1551 to 1560 of 2397
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Titolo: Chi presenta il modello di Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")   Data : 23/03/2016
Chi presenta il modello di Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")
Il termine per l’invio del c.d. "spesometro", tramite il modello polivalente, scade l’11.4.2016 per i contribuenti mensili e il 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali.
Si ricorda, a tal proposito, che sono soggetti all’obbligo di comunicazione anche gli enti pubblici non commerciali titolari di partita IVA (provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908), in quanto l’esonero previsto per gli anni 2012 e 2013, e confermato per il 2014, non è stato esteso all'anno 2015.
Si precisa, tuttavia, che gli enti pubblici sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA solo laddove le stesse non siano documentate da fattura elettronica. Per cui, gli enti della Pubblica amministrazione cui l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso nel corso del 2015 saranno tenuti a comunicare soltanto le operazioni documentate con fattura cartacea relative a tale anno.
Inoltre, è previsto un ulteriore esonero, generalizzato, per le operazioni relative al 2015 comunicate al Sistema Tessera Sanitaria entro il 9.2.2016, secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 953 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Si evidenzia, però, che al Sistema Tessera Sanitaria sono state comunicate esclusivamente le parcelle che hanno generato il diritto ad una detrazione a/o deduzione e ne sono state escluse quelle che, sebbene emesse nell’anno 2015 non sono state pagate dai contribuenti, non sono state incassate dal professionista.
Fonte: Notiziario Eutekne – Stefano Maria Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego