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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: Chi presenta il modello di Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")   Data : 23/03/2016
Chi presenta il modello di Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")
Il termine per l’invio del c.d. "spesometro", tramite il modello polivalente, scade l’11.4.2016 per i contribuenti mensili e il 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali.
Si ricorda, a tal proposito, che sono soggetti all’obbligo di comunicazione anche gli enti pubblici non commerciali titolari di partita IVA (provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908), in quanto l’esonero previsto per gli anni 2012 e 2013, e confermato per il 2014, non è stato esteso all'anno 2015.
Si precisa, tuttavia, che gli enti pubblici sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA solo laddove le stesse non siano documentate da fattura elettronica. Per cui, gli enti della Pubblica amministrazione cui l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso nel corso del 2015 saranno tenuti a comunicare soltanto le operazioni documentate con fattura cartacea relative a tale anno.
Inoltre, è previsto un ulteriore esonero, generalizzato, per le operazioni relative al 2015 comunicate al Sistema Tessera Sanitaria entro il 9.2.2016, secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 953 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Si evidenzia, però, che al Sistema Tessera Sanitaria sono state comunicate esclusivamente le parcelle che hanno generato il diritto ad una detrazione a/o deduzione e ne sono state escluse quelle che, sebbene emesse nell’anno 2015 non sono state pagate dai contribuenti, non sono state incassate dal professionista.
Fonte: Notiziario Eutekne – Stefano Maria Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego