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Data Titolo Sezione Autore
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
19/05/2016 Scade il 16.6.2016 l’IMU e la TASI sui fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
20/05/2016 Pubblicato il software di controllo di studi e parametri allegati a UNICO 2016 S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego

Records 361 to 370 of 2397
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Titolo: Chi presenta il modello di Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")   Data : 23/03/2016
Chi presenta il modello di Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")
Il termine per l’invio del c.d. "spesometro", tramite il modello polivalente, scade l’11.4.2016 per i contribuenti mensili e il 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali.
Si ricorda, a tal proposito, che sono soggetti all’obbligo di comunicazione anche gli enti pubblici non commerciali titolari di partita IVA (provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908), in quanto l’esonero previsto per gli anni 2012 e 2013, e confermato per il 2014, non è stato esteso all'anno 2015.
Si precisa, tuttavia, che gli enti pubblici sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA solo laddove le stesse non siano documentate da fattura elettronica. Per cui, gli enti della Pubblica amministrazione cui l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso nel corso del 2015 saranno tenuti a comunicare soltanto le operazioni documentate con fattura cartacea relative a tale anno.
Inoltre, è previsto un ulteriore esonero, generalizzato, per le operazioni relative al 2015 comunicate al Sistema Tessera Sanitaria entro il 9.2.2016, secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 953 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Si evidenzia, però, che al Sistema Tessera Sanitaria sono state comunicate esclusivamente le parcelle che hanno generato il diritto ad una detrazione a/o deduzione e ne sono state escluse quelle che, sebbene emesse nell’anno 2015 non sono state pagate dai contribuenti, non sono state incassate dal professionista.
Fonte: Notiziario Eutekne – Stefano Maria Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego