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29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
07/12/2015 Il pagamento dei diritti doganali anche con bonifico S.M.Perego
27/11/2015 Il pagamento dei modelli F24 esclusivamente tramite fisconline – home-banking S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego
10/01/2018 Il passaggio al regime forfetario può comportare il pagamento dell’IVA S.M.Perego
26/06/2017 Il prezzo valore anche per gli immobili acquistati all’asta S.M.Perego
31/08/2015 Il processo tributario riprende il 1° settembre S.M.Perego
04/07/2016 Il quadro RW alla prova di Unico 2016 S.M.Perego
01/04/2016 Il quadro RW solo se si supera la soglia di 15.000 euro S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego

Records 911 to 920 of 2397
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Titolo: Chi presenta il modello di Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")   Data : 23/03/2016
Chi presenta il modello di Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro")
Il termine per l’invio del c.d. "spesometro", tramite il modello polivalente, scade l’11.4.2016 per i contribuenti mensili e il 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali.
Si ricorda, a tal proposito, che sono soggetti all’obbligo di comunicazione anche gli enti pubblici non commerciali titolari di partita IVA (provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908), in quanto l’esonero previsto per gli anni 2012 e 2013, e confermato per il 2014, non è stato esteso all'anno 2015.
Si precisa, tuttavia, che gli enti pubblici sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA solo laddove le stesse non siano documentate da fattura elettronica. Per cui, gli enti della Pubblica amministrazione cui l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso nel corso del 2015 saranno tenuti a comunicare soltanto le operazioni documentate con fattura cartacea relative a tale anno.
Inoltre, è previsto un ulteriore esonero, generalizzato, per le operazioni relative al 2015 comunicate al Sistema Tessera Sanitaria entro il 9.2.2016, secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 953 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Si evidenzia, però, che al Sistema Tessera Sanitaria sono state comunicate esclusivamente le parcelle che hanno generato il diritto ad una detrazione a/o deduzione e ne sono state escluse quelle che, sebbene emesse nell’anno 2015 non sono state pagate dai contribuenti, non sono state incassate dal professionista.
Fonte: Notiziario Eutekne – Stefano Maria Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego