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Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: Se la ritenuta è operata ma non versata ne risponde sempre il sostituto   Data : 23/03/2016
Se la ritenuta è operata ma non versata ne risponde sempre il sostituto
Uno dei problemi caratterizzanti la sostituzione d'imposta riguarda la responsabilità del sostituito per la ritenuta applicata ma poi non versata dal sostituto.
Recente giurisprudenza ha affermato che, se le somme sono state percepite al netto della ritenuta (quindi essa è stata applicata), responsabile verso l'Erario è il solo sostituto (C.T. Reg. Milano 11.1.2016 n. 23/49/16; C.T. Prov. Torino 12.2.2014 n. 366/14/14, caso, quest'ultimo, in cui il sostituto era nel frattempo fallito).
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08069, non pare avere fornito opinioni in merito, in quanto ha precisato che se il sostituito riesce a dimostrare che le somme sono state erogate al netto della ritenuta (mediante documentazione bancaria) questa può essere scomputata, in armonia con la ris. Agenzia delle Entrate 19.3.2009 n. 68. Trattasi, a ben vedere, di un diverso problema, sempre riguardante la responsabilità per le ritenute ma non coincidente con quello che sembra emergere dall'interrogazione parlamentare.
Fonte: Interrogazione parlamentare 10.3.2016 n. 5-08069 - Il Quotidiano del Commercialista del 23.3.2016 - "Sostituito indenne da responsabilità se il sostituto applica la ritenuta" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego