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Data Titolo Sezione Autore
23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
23/03/2017 Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017 S.M.Perego
24/03/2017 Al via il DL sulla proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
24/03/2017 In arrivo la circolare sul regime di cassa per le imprese minori S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
24/03/2017 INPS – Sempre presentabile la domanda di pensione in regime “Opzione donna” S.M.Perego
27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego

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Titolo: Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio   Data : 24/03/2016
Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio
Chi ha effettuato l’intervento potrà utilizzare la somma “acquisita” in dieci rate annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, tramite F24, a partire dal 10 aprile 2017
I contribuenti che ricadono nella no tax area, cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologia di reddito posseduto, che pertanto, risultando “incapienti”, non potrebbero fruire del bonus del 65% per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, possono cedere, sotto forma di credito, ai fornitori che hanno effettuato i lavori, la detrazione loro spettante.
A stabilirlo, l’articolo 1, comma 74, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), secondo cui, “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali”, i contribuenti che si trovano nella condizioni di incapienza possono “optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.
Le difficoltà per l’amministratore di condominio sono celate nel dover verificare di volta in volta la non tax area di ogni singolo condomino e l’obbligo di procedere con trasmissione telematica entro il 31 marzo 2017, a pena di inefficacia della cessione del credito, all’Agenzia delle Entrate, una serie di dati, per consentire il controllo della cessione stessa e della fruizione del credito. Ne dovrà, inoltre, essere data notizia anche ai fornitori cessionari del credito i quali potranno utilizzarlo, esclusivamente, in compensazione con il modello F24 in dieci anni.
Sezione:   Autore : S.M.Perego