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Data Titolo Sezione Autore
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
12/12/2018 L’IMU e la TASI scontano una riduzione al 75% S.M.Perego
23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
13/06/2017 L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti S.M.Perego
01/02/2017 L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line” S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego

Records 1211 to 1220 of 2397
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Titolo: Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio   Data : 24/03/2016
Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio
Chi ha effettuato l’intervento potrà utilizzare la somma “acquisita” in dieci rate annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, tramite F24, a partire dal 10 aprile 2017
I contribuenti che ricadono nella no tax area, cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologia di reddito posseduto, che pertanto, risultando “incapienti”, non potrebbero fruire del bonus del 65% per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, possono cedere, sotto forma di credito, ai fornitori che hanno effettuato i lavori, la detrazione loro spettante.
A stabilirlo, l’articolo 1, comma 74, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), secondo cui, “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali”, i contribuenti che si trovano nella condizioni di incapienza possono “optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.
Le difficoltà per l’amministratore di condominio sono celate nel dover verificare di volta in volta la non tax area di ogni singolo condomino e l’obbligo di procedere con trasmissione telematica entro il 31 marzo 2017, a pena di inefficacia della cessione del credito, all’Agenzia delle Entrate, una serie di dati, per consentire il controllo della cessione stessa e della fruizione del credito. Ne dovrà, inoltre, essere data notizia anche ai fornitori cessionari del credito i quali potranno utilizzarlo, esclusivamente, in compensazione con il modello F24 in dieci anni.
Sezione:   Autore : S.M.Perego