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18/05/2009 Nuovi controlli Entratel news S.M.Perego
18/05/2009 Comunicato stampa Agenzia delle Entrate news S. M. Perego
27/05/2009 Software Gerico 2009 news S.M.Perego
01/06/2009 Pagamento posticipato delle imposte news S.M.Perego
05/06/2009 Anticipazione - Proroga pagamenti F24 per i soggetti agli studi di settore news S.M.Perego
10/06/2009 Contribuenti Minimi news Stefano M. Perego
11/06/2009 Istanze IRAP - differimento dei termini news S.M.Perego
17/06/2009 Riduzione interessi su rateizzazione imposte sui redditi news S.M.Perego
18/06/2009 Avvisi su Studi di settore news S.M.Perego
18/06/2009 Compensazioni indebite news S.M.Perego

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Titolo: Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio   Data : 24/03/2016
Si aggravano i compiti dell’amministratore di condominio
Chi ha effettuato l’intervento potrà utilizzare la somma “acquisita” in dieci rate annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, tramite F24, a partire dal 10 aprile 2017
I contribuenti che ricadono nella no tax area, cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologia di reddito posseduto, che pertanto, risultando “incapienti”, non potrebbero fruire del bonus del 65% per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, possono cedere, sotto forma di credito, ai fornitori che hanno effettuato i lavori, la detrazione loro spettante.
A stabilirlo, l’articolo 1, comma 74, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), secondo cui, “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali”, i contribuenti che si trovano nella condizioni di incapienza possono “optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.
Le difficoltà per l’amministratore di condominio sono celate nel dover verificare di volta in volta la non tax area di ogni singolo condomino e l’obbligo di procedere con trasmissione telematica entro il 31 marzo 2017, a pena di inefficacia della cessione del credito, all’Agenzia delle Entrate, una serie di dati, per consentire il controllo della cessione stessa e della fruizione del credito. Ne dovrà, inoltre, essere data notizia anche ai fornitori cessionari del credito i quali potranno utilizzarlo, esclusivamente, in compensazione con il modello F24 in dieci anni.
Sezione:   Autore : S.M.Perego