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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali   Data : 24/03/2016
Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali
Il Dipartimento delle finanze, con la ris. 22.3.2016 n. 2/DF, ha delineato l'ambito applicativo della disposizione contenuta nel co. 26 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
In particolare, è stato precisato che la sospensione si applica:
- alle delibere che prevedono l'istituzione di nuovi tributi locali, quali ad esempio l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del DLgs. 14.3.2011 n. 23;
- a tutte le manovre degli enti locali che producono l'effetto di restringere l'ambito applicativo di norme di favore, come avviene, ad esempio nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione, nonché in quello di variazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF attraverso la riduzione o l'eliminazione della soglia di esenzione;
- al contributo di sbarco (ex imposta di sbarco) ed al nuovo contributo in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica di cui all'art. 4 co. 3-bis del DLgs. 23/2011;
- al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed ai diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
Fonte: Dipartimento delle finanze - ris. 22.3.2016 n. 2/DF - Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2016 - "Per i tributi locali divieto di aumento “allargato” nel 2016" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego