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18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego

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Titolo: Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali   Data : 24/03/2016
Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali
Il Dipartimento delle finanze, con la ris. 22.3.2016 n. 2/DF, ha delineato l'ambito applicativo della disposizione contenuta nel co. 26 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
In particolare, è stato precisato che la sospensione si applica:
- alle delibere che prevedono l'istituzione di nuovi tributi locali, quali ad esempio l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del DLgs. 14.3.2011 n. 23;
- a tutte le manovre degli enti locali che producono l'effetto di restringere l'ambito applicativo di norme di favore, come avviene, ad esempio nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione, nonché in quello di variazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF attraverso la riduzione o l'eliminazione della soglia di esenzione;
- al contributo di sbarco (ex imposta di sbarco) ed al nuovo contributo in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica di cui all'art. 4 co. 3-bis del DLgs. 23/2011;
- al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed ai diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
Fonte: Dipartimento delle finanze - ris. 22.3.2016 n. 2/DF - Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2016 - "Per i tributi locali divieto di aumento “allargato” nel 2016" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego