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20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
22/12/2016 Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa S.M.Perego
20/12/2016 Istituito il codice tributo per lo school bonus in vigore dall’1.1.2017 S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
19/12/2016 Il diritto camerale annuale per il 2017 si riduce al 50% S.M.Perego
19/12/2016 On line la nuova bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 Ulteriormente semplificata la richiesta del DURC on line S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Disponibile il modello per dichiarare l’assenza di un apparecchio TV   Data : 25/03/2016
Disponibile il modello per dichiarare l’assenza di un apparecchio TV
Con il provv. 45059 del 24.3.2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone RAI per il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi, con le relative istruzioni.
Il modello può essere utilizzato dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale (L. 208/2015) per dichiarare:
- la non detenzione di un apparecchio TV da parte dei componenti della famiglia anagrafica;
- la non detenzione, da parte di componenti della famiglia anagrafica in una delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31.12.2015 una denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento (art. 10 co. 1 del RDL 246/38);
- che il canone non deve essere addebitato in un'utenza elettrica intestata al dichiarante perché esso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
- il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva resa in precedenza.
La dichiarazione sostitutiva è presentata annualmente, in via telematica o mediante spedizione, con una copia di un documento di riconoscimento valido, in plico raccomandato senza busta.
In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio TV presentata via posta dall'1.1.2016 al 30.4.2016 e in via telematica fino al 10.5.2016 ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2016.
Fonte: Notiziario Eutekne - Provvedimento Agenzia Entrate 24.3.2016 n. 45059 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2016 - "Pronto il modello per evitare il canone RAI se non si possiede la tv" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego