Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Disponibile il modello per dichiarare l’assenza di un apparecchio TV   Data : 25/03/2016
Disponibile il modello per dichiarare l’assenza di un apparecchio TV
Con il provv. 45059 del 24.3.2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone RAI per il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi, con le relative istruzioni.
Il modello può essere utilizzato dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale (L. 208/2015) per dichiarare:
- la non detenzione di un apparecchio TV da parte dei componenti della famiglia anagrafica;
- la non detenzione, da parte di componenti della famiglia anagrafica in una delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31.12.2015 una denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento (art. 10 co. 1 del RDL 246/38);
- che il canone non deve essere addebitato in un'utenza elettrica intestata al dichiarante perché esso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
- il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva resa in precedenza.
La dichiarazione sostitutiva è presentata annualmente, in via telematica o mediante spedizione, con una copia di un documento di riconoscimento valido, in plico raccomandato senza busta.
In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio TV presentata via posta dall'1.1.2016 al 30.4.2016 e in via telematica fino al 10.5.2016 ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2016.
Fonte: Notiziario Eutekne - Provvedimento Agenzia Entrate 24.3.2016 n. 45059 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2016 - "Pronto il modello per evitare il canone RAI se non si possiede la tv" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego