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23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
26/05/2016 Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata S.M.Perego
26/05/2016 Le detrazioni per il recupero edilizio si trasferiscono all’erede S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
26/05/2016 Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato S.M.Perego
27/05/2016 Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali S.M.Perego
27/05/2016 Il Senato ha approvato il Trust agevolato a favore di persone con disabilità gravi S.M.Perego

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Titolo: Disponibile il modello per dichiarare l’assenza di un apparecchio TV   Data : 25/03/2016
Disponibile il modello per dichiarare l’assenza di un apparecchio TV
Con il provv. 45059 del 24.3.2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone RAI per il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi, con le relative istruzioni.
Il modello può essere utilizzato dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale (L. 208/2015) per dichiarare:
- la non detenzione di un apparecchio TV da parte dei componenti della famiglia anagrafica;
- la non detenzione, da parte di componenti della famiglia anagrafica in una delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31.12.2015 una denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento (art. 10 co. 1 del RDL 246/38);
- che il canone non deve essere addebitato in un'utenza elettrica intestata al dichiarante perché esso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
- il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva resa in precedenza.
La dichiarazione sostitutiva è presentata annualmente, in via telematica o mediante spedizione, con una copia di un documento di riconoscimento valido, in plico raccomandato senza busta.
In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio TV presentata via posta dall'1.1.2016 al 30.4.2016 e in via telematica fino al 10.5.2016 ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2016.
Fonte: Notiziario Eutekne - Provvedimento Agenzia Entrate 24.3.2016 n. 45059 - Il Quotidiano del Commercialista del 25.3.2016 - "Pronto il modello per evitare il canone RAI se non si possiede la tv" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego