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08/01/2019 Fatturazione elettronica – Codice destinatario S.M.Perego
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Titolo: INPS – Disponibili le istruzioni per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016   Data : 30/03/2016
INPS – Disponibili le istruzioni per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016
L’INPS, con la circ. 29.3.2016 n. 57:
- ha riepilogato la disciplina dell’esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2016, previsto dall’art. 1 co. 178 ss. della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- ha dettato le istruzioni per la concreta fruizione del beneficio e la compilazione delle denunce contributive da parte dei datori di lavoro (non agricoli e agricoli) interessati.
Con riguardo al primo punto, poiché, rispetto a quanto previsto, in relazione alle assunzioni effettuate nel 2015, dalla L. 190/2014, l’impianto complessivo dell’agevolazione – pur ridotta in termini di durata ed entità (esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori, esclusi i premi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 3.250,00 euro su base annua) – è rimasto pressoché inviato, l’Istituto ripropone le indicazioni già fornite, in particolare, con le circ. nn. 17/2015 e 178/2015.
A livello operativo, è posto in capo alla generalità dei datori di lavoro privati – ove non ne siano già in possesso in relazione alle assunzioni del 2015 – di inoltrare, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui intendano esporre il bonus, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale aziende”, la richiesta del codice di autorizzazione “6Y”, che la sede attribuirà per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2018.
Vengono, poi, illustrate le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso UniEmens, specificando, tra l’altro, che:
- l’importo dell’esonero contributivo relativo a gennaio, febbraio e/o marzo 2016 potrà essere recuperato esclusivamente nei flussi di competenza di aprile e/o maggio 2016;
- la soglia massima di 3.250,00 euro annui deve essere riferita al periodo di paga mensile, risultando pari a 270,83 euro al mese, con possibilità, nel caso in cui il massimale mensile non venga raggiunto, di “accantonare” la differenza tra l’importo di esonero spettante e il limite di 270,83 euro, per utilizzare la stessa qualora, nei mesi successivi, l’importo dei contributi “agevolabili” superi il tetto massimo.
Con riguardo ai datori di lavoro agricoli,
- è prescritta la trasmissione all’Istituto di una specifica istanza, con il modulo telematico “BIEN-AGRI”, per l’assunzione di impiegati e dirigenti, o “ASSUNZIONE OTI 2016”, per l’assunzione di operai;
- vengono fornite indicazioni per la compilazione del flusso UNIEMENS, per l’assunzione di impiegati o dirigenti, ovvero della denuncia DMAG, in caso di assunzione di operai.
Fonte: Circolare INPS 29.3.2016 n. 57 – Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 30.3.2016 - "Ad aprile e maggio il recupero dell’esonero contributivo non fruito" – Tosco - Il Sole - 24 Ore del 30.3.2016, p. 39 - "Bonus contributi, recupero in aprile" - Cannioto – Maccarone - Il Sole - 24 Ore del 30.3.2016, p. 39 - "Per il conguaglio si utilizza il vecchio codice «6Y»" - Cannioto – Maccarone - Italia Oggi del 30.3.2016, p. 40 - "Neoassunti, contributi ridotti" - Comegna
Sezione:   Autore : S.M.Perego