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20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: Trattamenti concessi in deroga alla disciplina generale - Circ. INPS   Data : 30/03/2016
Trattamenti concessi in deroga alla disciplina generale - Circ. INPS
Con la circ. 29.3.2016 n. 56, l'INPS è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali in deroga, fornendo un'analisi complessiva alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 148/2015 (attuativo del Jobs Act) e dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Ad esempio, per quanto riguarda i beneficiari di CIG in deroga (ossia operai, impiegati, quadri, apprendisti e lavoratori somministrati), l'INPS precisa che a partire dall'annualità 2014, per le prestazioni concesse in base ad accordi stipulati a decorrere dal 4.8.2014, data di entrata in vigore del DM 83473/2014 (che individua criteri di erogazione dei trattamenti in deroga), il requisito soggettivo richiesto è di 12 mesi di anzianità alla data di inizio del periodo di intervento. Per quanto riguarda invece le misure adottate dalla legge di stabilità 2016, l'INPS ricorda che l'art. 1 co. 304 ha stabilito che i trattamenti di CIG in deroga possono essere concessi o prorogati per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di un anno. Al riguardo, si precisa che il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni si fonda sul concetto di unità produttiva ex DLgs. 148/2015, la quale si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un'organizzazione autonoma, ovvero che siano in grado di svolgere un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Nel caso specifico delle domande di CIG in deroga regionale, non si considerano unità produttiva le stazioni di lavoro temporanee e le postazioni di lavoro che ospitano solo una parte del processo produttivo. In ultimo, sui trattamenti di mobilità in deroga, l'INPS ricorda che la legge di stabilità 2016 ha stabilito che questi non possano essere concessi ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non ulteriormente prorogabili, più altri 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori, il periodo concedibile non può comunque eccedere i 3 anni e 4 mesi.
Fonte: Circolare INPS 29.3.2016 n. 56 - Notiziario Eutekne - Il Quotidiano del Commercialista del 30.3.2016 - "Il limite di durata massima della CIG in deroga si fonda sull’unità produttiva" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego