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04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
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07/11/2016 Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
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Records 1461 to 1470 of 2397
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Titolo: L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016   Data : 31/03/2016
L’INPS diffonde le istruzioni operative per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016
Con la circ. 29.3.2016 n. 57, l’INPS ha reso operativo l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2016, di cui all'art. 1 co. 178 ss. della L. 208/2015.
Sono state, infatti, fornite ai datori di lavoro le istruzioni per la concreta fruizione del bonus mediante esposizione nel flusso UNIEMENS, con possibilità:
- oltre che di valorizzare (con il valore “BIEN” nell’elemento “TipoIncentivo”) l’importo di esonero spettante nel mese corrente;
- di recuperare, nei flussi di competenza di aprile e/o maggio 2016, l’importo arretrato dell’esonero eventualmente non fruito (per mancata individuazione delle causali) nei mesi di gennaio, febbraio e/o marzo 2016.
Con riguardo alla disciplina dell’agevolazione, l’Istituto conferma che la stessa:
- è cumulabile con altri incentivi all’occupazione di carattere economico, mentre è incompatibile con altri benefici contributivi;
- viene mantenuta, per la misura e la durata residua, non fruita dal datore di lavoro cedente, da parte del cessionario in caso di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. o di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., trattandosi di ipotesi in cui si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto, che prosegue, senza variazioni dovute al cambiamento della parte datoriale, con il subentrante.
Un discorso a parte va fatto per il cambio di appalto di servizi, nel quale il rapporto di lavoro non si trasmette al nuovo appaltatore, ma è necessario che quest’ultimo, spesso in esecuzione di specifiche clausole dei contratti collettivi, riassuma il personale che era alle dipendenze dell’appaltatore cessato. Lo scorso anno, l’INPS (circ. 178/2015) aveva escluso, in tali ipotesi, l’ammissione all’incentivo dell’impresa subentrante.
La citata L. 208/2015, all’art. 1 co. 181, ha, invece, espressamente previsto che il datore di lavoro che subentri nella fornitura di servizi in appalto e che assuma, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente di legge o di contratto, un lavoratore per il quale il datore cessante fruisca dell’esonero contributivo, “preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante”.
Fonte: Circolare INPS 29.3.2016 n. 57 – Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 31.3.2016, p. 46 - "La cessione d'azienda trascina il bonus" - Cannioto - Maccarone
Sezione:   Autore : S.M.Perego